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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l’incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui all’articolo 7, possono essere assegnati contributi in conto capitale. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.