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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 36
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, dopo la parola “
convenzione
”, sono aggiunte le seguenti: “
o contratto
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, la parola “
convenzionate
” è sostituita dalle seguenti: “
svolte mediante la convenzione
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.