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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 34
1. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:
6. La Giunta regionale approva il bilancio previsionale economico delle aziende con l'allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale.
”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
6 bis. Il Consiglio regionale verifica i risultati finali del controllo di gestione e approva il conto di esercizio delle aziende.
”.
3. Al comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 32/2002 sono soppresse le seguenti parole: “
ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.