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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)
Art. 59
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) è sostituita dalla seguente:
d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell’ANCI e dell’UPI
”;
2. Al comma 11 dell’articolo 2 della l.r. 67/1993 le parole “
L. 100.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 49,00
”.
Art. 60
1. Al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole “
L. 100.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 49,00
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.