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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali)
Art. 53
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali) è sostituito dal seguente:
1. La presente legge disciplina l'indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti organismi:
”.
2. Le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 70/1988 sono abrogate.
Art. 54
1. All’articolo 2 della l.r. 70/1988 le parole “
L. 60.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 29,00
” e le parole “
L. 50.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 25,00
”.
Art. 55
1. All’articolo 3 della l.r. 70/1988 le parole “
L. 50.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 25,00
” e le parole “
L. 40.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 20,00
”.
Art. 56
- Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 70/1988
1. L’articolo 4 della l.r. 70/1988 è abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.