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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

CAPO III
- Diritto alla salute e politiche di solidarietà sociale
SEZIONE I
- Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 30 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 30 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificato dall’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64, è sostituito dal seguente:
Art. 30 bis - Indebitamento delle aziende e degli ESTAV
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento, previa autorizzazione, fino ad un
massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento l’insieme delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate, in rapporto alle finalità di cui al comma 1, a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di far fronte agli oneri conseguenti, e del complessivo rispetto del limite giuridico di indebitamento di cui al comma 1.
4. In casi eccezionali debitamente motivati nella deliberazione di cui al comma 3, gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), nell’ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, possono essere autorizzati a contrarre indebitamento. In tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito.
”.
Art. 14
1. Al comma 4 dell’articolo 50 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
dalla presente legge.
” sono aggiunte le seguenti: “
La Giunta esprime il proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore può procedere all’approvazione dello statuto aziendale.
Art. 15
1. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 40/2005, le parole: “
i responsabili di cui all’articolo 68
” sono sostituite dalle seguenti: “
i responsabili di cui all’articolo 64
”.
Art. 16
- Inserimento dell’articolo 101 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 101 bis - Svolgimento in forma unificata delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale
1. L’ESTAV può espletare concorsi in forma unificata per le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.
2. Il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 vengono individuati tra il personale in servizio nelle aziende dell’area vasta.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche nel caso in cui vengano indette procedure selettive per l’individuazione del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende nell’ambito dell’area vasta.
4. La scelta e la designazione del presidente e dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono effettuate rispettivamente dal comitato di area vasta di cui all’articolo 9 e dal collegio di direzione di area vasta di cui all’articolo 49.
5. Le graduatorie dei concorsi espletati dall’ESTAV, ancorché non in forma unificata, possono essere utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.
”.
Art. 17
1. Il comma 1 bis dell’articolo 107 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1 bis. Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il
proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale si può procedere all’approvazione.
”.
SEZIONE II
- Funzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione con Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 )
Art. 18
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) dopo la parola “
decreto
” sono aggiunte le seguenti: “
, e la corresponsione, ai sensi dell’articolo 115 del decreto stesso, dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).
”.
2. Il comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 85/1998 è sostituito dal seguente:
7. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
”.
SEZIONE III
- Fondazione toscana Gabriele Monasterio. Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica)
Art. 19
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 25/2006
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica) è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Inquadramento della fondazione nell’ambito del sistema sanitario regionale.
1. La fondazione partecipa alle attività del servizio sanitario regionale (SSR) come presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord-ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel SSR.
2. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della fondazione o suo delegato partecipa alle attività del comitato di area vasta nord-ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale per le medesime finalità con gli altri comitati di area vasta.
3. Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla fondazione a favore del SSR, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
”.
SEZIONE IV
- Attività di estetica. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 20
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) è sostituita dalla seguente:
b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui all'articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12;
”.
Art. 21
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2004
1. L'articolo 7 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Dichiarazione d'inizio attività
1. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale.
2. La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune ove si svolge l'attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.
”.
Art. 22
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
1. Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “
attività
”.
3. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “
attività
”.
4. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 le parole “
revoca l'autorizzazione e
” sono soppresse.
SEZIONE V
- Laboratori di analisi. Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)
Art. 23
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2006
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2006 n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari) è sostituito dal seguente:
5. Copia dell’elenco di cui al presente articolo è trasmesso dalla Regione ai ministeri interessati.
”.
Art. 24
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9/2006, le parole: “
da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
” sono sostituite dalle seguenti: “
da un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, secondo i meccanismi di valutazione previsti dalla norma stessa.
”.
Art. 25
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006
1. L’articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Soggetti destinatari
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 può essere richiesta dai responsabili di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali:
a) siano già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati a tal fine;
b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino già operanti ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari);
c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle industrie alimentari.
”.
Art. 26
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2006 sono soppresse le seguenti parole: “
, ove già operanti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)
”.
Art. 27
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2006
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
2 bis. I dati relativi all’iscrizione nell’elenco regionale sono riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari.
”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 9/2006, la parola “
tempestivamente
” è sostituita dalle seguenti: “
entro sette giorni
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r.9/2006 è sostituito dal seguente:
3. Qualora dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 risulti il venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, l’azienda USL le trasmette entro quattordici giorni alla struttura regionale competente alla tenuta dell’elenco, ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari e dell’aggiornamento dell’elenco.
”.
Art. 29
1. All’articolo 16 della l.r. 9/2006 le parole “
Decorsi centottanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
Decorsi trecentosessantacinque giorni
”.
SEZIONE VI
- Tutela sanitaria dello sport. Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)
Art. 30
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: “
18 febbraio 1983
” sono sostituite dalle seguenti: “
18 febbraio 1982
”.
Art. 31
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 35/2003 le parole: “
18 febbraio 1983
” sono sostituite dalle seguenti: “
18 febbraio 1982
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 35/2003 le parole: “
18 febbraio 1983
” sono sostituite dalle seguenti: “
18 febbraio 1982
”.
SEZIONE VII
- Trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100 (Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie)
Art. 32
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100 (Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie) è sostituita dalla seguente:
g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d’onore al combattente istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75 (Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945), ai decorati al valor militare, ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti;
”.
Art. 33
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 100/1998
1. L’articolo 4 della l.r. 100/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Criteri per la determinazione del reddito
1. I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell'articolo 2, lettera h), e quali condizione per l'accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449), modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.