Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007
Art. 40
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/2007
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 29/2007 è sostituito dal seguente:
“
1. Le province, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile di cui all’articolo 1, sulla base dei piani operativi per l’emergenza idrica di cui all’articolo 7 bis della l.r. 81/1995, sentite le autorità di bacino, possono procedere:
a) alla sospensione del rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile;
b) alla emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile.
”.2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l. r. 29/2007 è sostituito dal seguente:
“
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque;
b) alle concessioni ad uso diverso da quello idropotabile, i cui titolari utilizzino sistemi di risparmio dell'acqua.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.