Menù di navigazione

Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 40/2001 , le parole “
programma di riordino territoriale
” sono sostituite dalle seguenti: “
regolamento di cui all’articolo 11 ter
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 40/2001 , dopo la parola “
comuni
” sono aggiunte le seguenti: “
, secondo quanto previsto dalle leggi regionali istitutive
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:
4. L'unione di comuni può accedere ai contributi a condizione che ne sia prevista una durata non inferiore a dieci anni. Il regolamento di cui all’articolo 11 ter prevede che, di norma, ai fini dell'accesso ai contributi:
a) l'unione debba comprendere comuni appartenenti alla stessa provincia, salvo che sia già stato espresso il parere favorevole della Regione ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 133 della Costituzione
ovvero che l'unione sia comunque compresa in uno degli ulteriori ambiti territoriali individuati dal regolamento medesimo;
b) in caso di comuni appartenenti a comunità montane, l'unione non comprenda comuni appartenenti a comunità montane diverse: in caso di comuni appartenenti alla medesima comunità montana, l'unione sia promossa d'intesa con la comunità montana, riguardi meno del 50 per cento dei comuni della comunità montana e abbia dimensione territoriale inferiore al 50 per cento del territorio della comunità;
c) l’unione eserciti effettivamente, in luogo dei comuni partecipanti, funzioni e servizi in almeno uno dei seguenti ambiti omogenei:
1) corpo unico di polizia municipale;
2) governo del territorio;
3) progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;
4) servizi e attività educative;
5) personale e altri servizi generali di amministrazione.
”.
4. All’articolo 8, del comma 7 della l.r. 40/2001 , le parole “
programma di riordino territoriale
” sono sostituite dalle seguenti: “
regolamento di cui all’articolo 11 ter
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.