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Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 6
1. Dopo l’articolo 6 ter della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:
Art. 6 quater - Sviluppo della cooperazione tra le province e gli altri enti locali
1. Le province promuovono la cooperazione con i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i circondari al fine di:
a) sviluppare le relazioni istituzionali per il più efficace e coordinato svolgimento delle rispettive funzioni amministrative nei settori in cui sussistono competenze esercitate dalla provincia e dagli enti locali associati;
b) promuovere accordi locali per l’individuazione, la modifica o la soppressione di livelli ottimali di cui alla presente legge;
c) promuovere la diffusione delle conferenze di cui all’articolo 6 bis e delle convenzioni di cui all’articolo 6 ter;
d) promuovere iniziative verso gli organismi decentrati dello Stato, volte valorizzare i processi di cooperazione in corso tra gli enti locali.
2. In attesa della riforma della legislazione statale e regionale sulle autonomie locali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo ciascuna provincia, previa intesa da conseguire nella sede concertativa regionale di cui all’articolo 5, comma 2, costituisce una conferenza di coordinamento istituzionale, cui partecipano rappresentanti della provincia, degli altri enti locali e della Giunta regionale.
3. Le province possono prevedere proprie forme di incentivazione finanziaria destinate ai comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano, ai sensi della
l.r. 39/2004
, in situazione di maggior disagio, agli enti locali responsabili di gestioni associate o partecipanti alle convenzioni di cui all’articolo 6 ter. Dette forme di incentivazione possono svolgersi anche in modo semplificato, sulla base delle risultanze dei procedimenti regionali di concessione e revoca dei contributi previsti dalla presente legge; a tal fine, le province e la regione stabiliscono di comune accordo modalità di comunicazione degli atti di rispettiva competenza.
4. L’attivazione delle conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 non comporta l’attribuzione di indennità agli amministratori locali che vi partecipano.
5. Le conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 sono costituite ed operano senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni rispetto ai compiti, che restano fermi, spettanti ad altre conferenze, ad enti o ad organismi, comunque denominati, istituiti dalla Regione e dagli enti locali sulla base della legislazione vigente o degli atti che ne danno attuazione, compresi quelli spettanti alle conferenze di livello ottimale ai sensi dell’articolo 6 bis.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.