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Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 5
Inserimento dell’ articolo 6 ter nella l.r. 40/2001
1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:
Art. 6 ter - Circondari
1. Ferme restando le disposizioni in materia di circondario previste dall’
Sito esternoarticolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
, e dalla legislazione regionale, la provincia può attribuire alle comunità montane o alle unioni di comuni cui partecipano tutti i comuni di un livello ottimale o alle conferenze di livello ottimale il compito di svolgere anche funzioni di circondario provinciale, previa apposita convenzione tra la provincia medesima e gli enti interessati, a condizione che tutti i comuni del livello ottimale siano compresi nel territorio della provincia e che siano state incentivate gestioni associate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. La convenzione stabilisce, tra l’altro:
a) le funzioni provinciali esercitate dal circondario, o i compiti ad esso attribuiti nell’ambito dello svolgimento di funzioni provinciali;
b) le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti di cui alla lettera a), anche mediante delega, costituzione di uffici comuni, specifiche modalità di organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali;
c) la durata del rapporto convenzionale, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di indirizzo e coordinamento della provincia per l’esercizio delle funzioni provinciali attribuite.
3. La Giunta regionale assegna al circondario costituito ai sensi del presente articolo, per un periodo massimo di tre anni, nell’ambito delle risorse di cui alla presente legge, contributi
commisurati al livello di integrazione raggiunto nell’esercizio di funzioni provinciali, a condizione che i comuni che costituiscono il circondario partecipino effettivamente a gestioni associate
incentivate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.
4. L’attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo non comporta l’attribuzione di indennità agli amministratori locali.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.