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Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 13
Inserimento dell’ articolo 11 ter nella l.r. 40/2001
1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:
Art. 11 ter - Regolamento regionale
1. All’attuazione della presente legge si provvede con regolamento regionale.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) le modalità di concessione dei contributi, e i casi e le modalità della loro revoca;
b) i provvedimenti che devono essere adottati dalla Giunta regionale e dagli uffici regionali competenti, con particolare riguardo allo svolgimento dei procedimenti di concessione e di revoca e alle determinazioni amministrative, tecniche e finanziarie di attuazione;
c) le modalità di collaborazione degli enti locali alle attività di monitoraggio delle gestioni associate e ai procedimenti regionali che li riguardano;
d) le disposizioni per la concessione delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per il sostegno delle gestioni associate;
e) i criteri di premialità per le gestioni associate, in particolare per quelle caratterizzate da maggiore stabilità e integrazione o da risparmi di gestione realizzati; gli incentivi a titolo di premialità possono essere attribuiti applicando esclusivamente il criterio di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a);
f) i criteri per l’incentivazione dei circondari ai sensi dell’articolo 6 ter;
g) le funzioni e i servizi che rientrano negli ambiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c).
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.