Menù di navigazione

Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 1
Inserimento dell’articolo 1 bis nella l egge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:
Art. 1 bis - Disciplina dello svolgimento delle funzioni associate
1. In caso di esercizio associato mediante delega o costituzione di ufficio comune, l’atto associativo individua la disciplina regolamentare locale applicabile per lo svolgimento della funzione o del servizio associati; in assenza, la disciplina regolamentare è adottata dall’ente locale delegato o presso il quale è costituito l’ufficio comune.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.