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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 31

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 1
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), nel secondo periodo, dopo la parola “
affidato
” sono aggiunte le parole: “
secondo le competenze loro attribuite dall’ordinamento statale
”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/2007, le parole “
all’articolo 5, comma 1, lettera c)
” sono soppresse e sostituite dalle parole: “
al comma 3
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/2007, le parole “
dall’articolo 5, comma 1, lettera c)
” sono soppresse e sostituite dalle parole: “dal comma 3”.
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:
3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa:
a) definiscono i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
”.
Art. 3
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 9/2007, dopo la parola “
Toscana
” sono inserite le parole: “
previa intesa con l’università interessata
”.
Art. 4
1. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 9/2007, sono soppresse.
Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2007, dopo le parole “
possono ottenere
” sono aggiunte le parole: “
previo parere dell’ordine professionale competente
”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 7 delle l.r. 9/2007, le parole “
dell’articolo 5, comma 1, lettera f)
” sono soppresse e sostituite dalle parole: “
dell’articolo 3, comma 3
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.