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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

CAPO II
- Norme generali sull’utilizzo di attrezzature di lavoro e di agenti nocivi
Art. 3
- Definizioni
1. Agli effetti della presente legge s’intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto, utensile destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) dispositivo di sicurezza: un dispositivo costruito allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte;
d) dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;
e) agenti chimici: sostanze e preparati utilizzati in agricoltura per il supporto e la difesa delle colture e delle derrate alimentari, tra cui fertilizzanti e prodotti fitosanitari.
Art. 4
- Uso delle attrezzature di lavoro
1. I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano attrezzature di lavoro che soddisfano le disposizioni legislative regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili e si prendono cura della propria sicurezza e salute ed in particolare:
a) utilizzano e mantengono correttamente, in conformità alle istruzioni d’uso fornite dai fabbricanti, tutte le attrezzature di lavoro, nonché i relativi dispositivi di sicurezza;
b) evitano le modifiche delle attrezzature di lavoro e il loro impiego per operazioni diverse da quelle indicate nel libretto d’uso e manutenzione;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo, senza rimuoverli o modificarli;
d) non compiono operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
Art. 5
- Verifiche e adeguamenti delle attrezzature di lavoro
1. I soggetti di cui all’articolo 2 provvedono affinché le attrezzature e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti a corretta installazione, a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento, secondo le istruzioni del fabbricante.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 adeguano, in relazione al progresso tecnologico, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza in uso ai requisiti di natura strettamente tecnica relativi alla sicurezza e alla salute, previsti dalla normativa vigente.
Art. 6
- Esposizione ad agenti chimici
1. Gli agenti chimici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), impiegati in agricoltura sono conservati in locali, opportunamente segnalati, nei quali non siano conservati alimenti, sia di uso umano che animale.
2. I prodotti fitosanitari sono conservati in contenitori idonei chiusi a chiave.
3. Nella manipolazione e nell’impiego di agenti chimici, i soggetti di cui all’articolo 2 rispettano tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e comunque attivano tutte le misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre i rischi.
4. I soggetti di cui all’articolo 2, nell’impiego dei prodotti fitosanitari, rispettano gli intervalli di sicurezza riportati in etichetta e nella scheda di sicurezza, in particolare tra il trattamento e l’accesso in coltura, tra il trattamento e il raccolto e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra il trattamento e il consumo.
5. I soggetti di cui all’articolo 2, durante l’esposizione ad agenti chimici, fanno uso degli idonei (DPI).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.