Menù di navigazione

Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 9
- Macchinari agricoli
1. La Regione promuove un intervento specifico relativo alle modalità d’uso dei trattori e dei motocoltivatori volto a migliorare le condizioni di sicurezza nell’uso di tali strumentazioni.
2. L’intervento di cui al comma 1, in armonia con la normativa statale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, è finalizzato alla formazione e all’addestramento dei soggetti che utilizzano i macchinari di cui al comma 1.
3. Nell’ambito degli strumenti della programmazione ordinaria in materia di sostegno alle attività agricole e della loro attuazione, la Regione è tenuta ad inserire la certificata partecipazione alle attività di cui al comma 2 quale criterio premiante per l’accesso agevolato alle azioni incentivanti in essi previste.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.