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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 6
- Esposizione ad agenti chimici
1. Gli agenti chimici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), impiegati in agricoltura sono conservati in locali, opportunamente segnalati, nei quali non siano conservati alimenti, sia di uso umano che animale.
2. I prodotti fitosanitari sono conservati in contenitori idonei chiusi a chiave.
3. Nella manipolazione e nell’impiego di agenti chimici, i soggetti di cui all’articolo 2 rispettano tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e comunque attivano tutte le misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre i rischi.
4. I soggetti di cui all’articolo 2, nell’impiego dei prodotti fitosanitari, rispettano gli intervalli di sicurezza riportati in etichetta e nella scheda di sicurezza, in particolare tra il trattamento e l’accesso in coltura, tra il trattamento e il raccolto e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra il trattamento e il consumo.
5. I soggetti di cui all’articolo 2, durante l’esposizione ad agenti chimici, fanno uso degli idonei (DPI).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.