Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30
Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007
Art. 5
- Verifiche e adeguamenti delle attrezzature di lavoro
1. I soggetti di cui all’articolo 2 provvedono affinché le attrezzature e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti a corretta installazione, a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento, secondo le istruzioni del fabbricante.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 adeguano, in relazione al progresso tecnologico, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza in uso ai requisiti di natura strettamente tecnica relativi alla sicurezza e alla salute, previsti dalla normativa vigente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.