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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 5
- Verifiche e adeguamenti delle attrezzature di lavoro
1. I soggetti di cui all’articolo 2 provvedono affinché le attrezzature e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti a corretta installazione, a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento, secondo le istruzioni del fabbricante.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 adeguano, in relazione al progresso tecnologico, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza in uso ai requisiti di natura strettamente tecnica relativi alla sicurezza e alla salute, previsti dalla normativa vigente.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.