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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 4
- Uso delle attrezzature di lavoro
1. I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano attrezzature di lavoro che soddisfano le disposizioni legislative regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili e si prendono cura della propria sicurezza e salute ed in particolare:
a) utilizzano e mantengono correttamente, in conformità alle istruzioni d’uso fornite dai fabbricanti, tutte le attrezzature di lavoro, nonché i relativi dispositivi di sicurezza;
b) evitano le modifiche delle attrezzature di lavoro e il loro impiego per operazioni diverse da quelle indicate nel libretto d’uso e manutenzione;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo, senza rimuoverli o modificarli;
d) non compiono operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.