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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 3
- Definizioni
1. Agli effetti della presente legge s’intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto, utensile destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) dispositivo di sicurezza: un dispositivo costruito allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte;
d) dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;
e) agenti chimici: sostanze e preparati utilizzati in agricoltura per il supporto e la difesa delle colture e delle derrate alimentari, tra cui fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.