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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 16
- Valutazione dei risultati conseguiti dalla legge
1. La Giunta regionale realizza la valutazione di efficacia attraverso le modalità opportunamente disposte dagli strumenti programmatori di cui agli articoli 14 e 15.
2. La Giunta regionale presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, entro il primo semestre di ogni anno:
a) i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 11, relativi all’anno precedente, comprensivi anche degli stanziamenti previsti e dei risultati conseguiti in termini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
b) una relazione a consuntivo sulla realizzazione, nell’anno precedente, dei progetti di cui all’articolo 15;
c) la valutazione di efficacia di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.