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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 14
- Contributi regionali
1. La Regione, in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010, interviene rispettivamente, per i profili attinenti le attività sanitarie attraverso il piano sanitario regionale, per gli interventi in materia di formazione professionale attraverso il piano di indirizzo generale integrato (PIGI) di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), per gli interventi riguardanti le iniziative in agricoltura attraverso il piano sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1698/05 e il piano agricolo regionale (PAR), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
2. Gli strumenti programmatori di cui al comma 1, al fine di assicurare il massimo di sinergia tra i diversi interventi garantiscono, compatibilmente con i rispettivi termini di definizione, opportune intese utili ad assicurare la maggiore efficienza degli interventi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.