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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 13
- Sanzioni
1. Coloro che contravvengono alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
2. La Regione è l’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative e a introitare i proventi derivanti dall’applicazione della presente legge.
3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.