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Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 1 giugno 2007

Art. 10
- Vigilanza e accertamento delle infrazioni
1. La vigilanza sull’applicazione delle norme della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono svolte dalle aziende USL, che le esercitano tramite i dipartimenti di prevenzione.
2. L’autorità incaricata della vigilanza riporta, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le indicazioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, concedendo un termine congruo per adeguarsi comunque non superiore a dodici mesi.
3. Alla scadenza del termine assegnato, l’organo di vigilanza, entro sessanta giorni, verifica l’adempimento delle indicazioni; in caso di adeguamento la sanzione non viene applicata; in caso di inosservanza delle indicazioni di cui al comma 2, si procede all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo articolo 13, comma 1.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che esercitano non professionalmente attività agricole e forestali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 80.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.