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Legge regionale 21 maggio 2007, n. 29

Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 24 maggio 2007

Art. 4
- Disposizioni per l’attuazione del piano operativo per l’emergenza idricaidropotabile per l’anno 2007
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 si provvede con procedimento unico, anche mediante apposita conferenza tra i rappresentanti dei competenti organi delle amministrazioni interessate, finalizzata alla tempestiva acquisizione dell’assenso alla realizzazione degli interventi medesimi.
2. Alla convocazione della conferenza ai sensi del comma 1 provvede l’Autorità di ATO competente, anche su proposta del gestore, che è comunque tenuto a parteciparvi.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l’Autorità di ATO competente convoca la conferenza entro il giorno successivo al ricevimento della richiesta del gestore; la prima riunione si svolge entro due giorni lavorativi successivi, e si conclude, entro i successivi cinque, con apposita determinazione.
4. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza.
5. In caso di dissenso di una o più amministrazioni, l’Autorità di ATO assume comunque la determinazione conclusiva del procedimento, dandone adeguata motivazione.
6. La Giunta regionale detta direttive tecniche a cui le Aziende unità sanitarie locali (USL) devono attenersi per l’espressione degli atti di loro competenza per l’effettuazione degli interventi previsti dal piano operativo per l’emergenza idrica idropotabile.
7. Quanto previsto al comma 5 non si applica se il dissenso è espresso dall’amministrazione preposta alla tutela della salute o della pubblica incolumità, dalle amministrazioni competenti in materia di valutazione impatto ambientale (VIA) e dalle amministrazioni statali.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 luglio 1995, n. 81

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91

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Comma inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.