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Legge regionale 21 maggio 2007, n. 29

Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 24 maggio 2007

Art. 3
- Disposizioni in materia di procedure espropriative per l’anno 2007
1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile, per l’anno 2007, le Autorità di ATO costituiscono autorità espropriante.
2. Per l’esercizio dei poteri espropriativi, le Autorità di ATO possono avvalersi degli uffici dei comuni, delle province e in caso di indisponibilità degli stessi, in subordine, dei gestori del servizio idrico integrato.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 luglio 1995, n. 81

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91

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Comma inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.