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Legge regionale 21 maggio 2007, n. 29

Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 24 maggio 2007

Art. 2
- Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile per l’anno 2007
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cui all’articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), è predisposto dal gestore del servizio idrico integrato ed è approvato dall’Autorità di ATO (ambito territoriale ottimale) competente entro quindici giorni dal suo ricevimento, previa acquisizione del parere delle province e delle Autorità di bacino, territorialmente interessate, da rilasciare perentoriamente entro sette giorni dalla richiesta.
2. L’Autorità di ATO trasmette tempestivamente il piano operativo per l’emergenza idrica idropotabile alla Regione, che ne cura la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.
3. Restano ferme le previsioni di cui ai piani di prevenzione dell’emergenza idrica idropotabile previsti dall’articolo 24 bis della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 8, già approvati dalle competenti Autorità di ATO, i quali sono equiparati, per l’anno 2007, ai piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 luglio 1995, n. 81

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91

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Comma inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.