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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 25

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 2 maggio 2007

Art. 1
1. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituita dalla seguente:
f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all’individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fine la Giunta regionale emana direttive alle aziende USL per l’organizzazione, in particolari periodi dell’anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenziale in ordine all’attività di consulenza per le intossicazioni.
”.
1.
Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
2 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritti nell’apposito registro nazionale.
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
5. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell’autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.
”.
1.
2.
Art. 3
1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
Art. 21 bis - Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei
1. L’attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita sotto il diretto controllo da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate.
2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:
a) siano in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell’apposito registro nazionale;
b) abbiano assolto all’impegno dell’aggiornamento formativo in materia d’igiene alimentare, tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.
”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.