Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
Art. 19
- Disciplina delle banche dati
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1.(16)
2. Con atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della Giunta regionale e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.
3. Per il Consiglio regionale l’atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell’Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.
4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 2 (17) dell’articolo 18.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.