Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
Art. 5
- Parte seconda
1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURT:
a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all’articolo 4;
b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h bis);(7)
c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
f) gli atti della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;
g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;
2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del BURT gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.