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Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18

Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007

Art. 4 bis
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono al comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell’autorizzazione prevista all’articolo 3, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L’addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all’articolo 3, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Note del Redattore:

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Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 5.

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Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 26.

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Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.