Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007
Art. 4
- Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del d.p.r. 285/1990 .
2. La Giunta regionale emana disposizioni in ordine alle modalità tecniche e alle procedure da osservare nel trasporto delle salme e dei cadaveri.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.