Menù di navigazione

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18

Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007

Art. 1
- Finalità e definizioni
1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio della Regione Toscana, nell'osservanza delle disposizioni del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).
2. Ai fini della presente legge, si definisce "salma" il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo. (2)

Parole aggiunte con l.r. 23 giugno 2009, n. 31, art. 2.

3. Ai fini della presente legge si definisce "cadavere" la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo. (2)

Parole aggiunte con l.r. 23 giugno 2009, n. 31, art. 2.

.
4. Ai fini della presente legge è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso; tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.