Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007
Art. 9
- Riserva di posti e valutazione del servizio prestato non a tempo indeterminato
1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 la Regione e gli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, (4) nel bandire le prove selettive per procedere all’assunzione di personale a tempo determinato per esigenze temporanee e eccezionali, riservano una quota non inferiore al 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
2. Il servizio prestato presso la Regione e gli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, (4) dal personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali di lavoro non a tempo indeterminato viene valutato, in modo articolato secondo le diverse tipologie contrattuali, nei concorsi indetti dai medesimi enti per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in base a quanto stabilito nei bandi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.