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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006

Art. 08
- Iscrizione con riserva
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 4 , i laboratori che non risultino accreditati possono essere iscritti con riserva nell'elenco regionale di cui all' articolo 3 , previa acquisizione di idonea documentazione attestante l'avvio delle procedure finalizzate al conseguimento dell'accreditamento ai sensi dello stesso articolo 4
2. I responsabili dei laboratori di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare alla competente struttura regionale, entro e non oltre diciotto (9)

Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 47.

mesi dalla data di iscrizione con riserva nell'elenco, l'avvenuto conseguimento dell'accreditamento ai sensi dell' articolo 4
3. In mancanza della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine previsto, la competente struttura regionale provvede alla cancellazione dall'elenco del laboratorio interessato, senza la possibilità di reiterare l'istanza di iscrizione con riserva.
3 bis Il responsabile del laboratorio che chiede la cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’articolo 3, non può presentare una nuova domanda di iscrizione con riserva.(15)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 47.

4. La procedura per l'iscrizione con riserva e la documentazione necessaria sono previste e disciplinate con il regolamento di cui all' articolo 15

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 25.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 43.

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Comma aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 44.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 46.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 47.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.