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Legge regionale 21 giugno 2006, n. 25

Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica. (2)

La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7, con la decorrenza ivi indicata.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 28 giugno 2006

Art. 02
- Statuto della fondazione
1. Il Consiglio regionale approva entro quindici giorni, con propria deliberazione, lo statuto della fondazione su proposta della Giunta regionale secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 4.8.2.2. del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22.

Note del Redattore:

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La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7 , con la decorrenza ivi indicata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.