Menù di navigazione

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima dell' 1 febbraio 2006

Art. 6
- Procedimenti e moduli organizzativi
1. I procedimenti attuativi perseguono gli obiettivi di semplificazione e snellimento amministrativo.
2. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale, secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c) della Sito esternolegge 15 marzo 1997, n. 59 ) nonché tramite gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata.
3. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi individuano l'oggetto e gli obiettivi dell'intervento e determinano:
a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
b) la tipologia del procedimento;
c) i soggetti beneficiari;
d) le aree di applicazione;
e) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;
f) la intensità degli aiuti;
g) le modalità di erogazione;
h) gli obblighi dei beneficiari;
i) le modalità di controllo;
j) le revoche e le sanzioni;
k) le modalità di monitoraggio e valutazione;
l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.
4. La gestione degli interventi è:
b) affidata alle agenzie regionali operanti in materia secondo la rispettiva legge istitutiva o a soggetti terzi specializzati, ove ricorrano le esigenze di gestione unitaria a livello regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 2 dicembre 2008, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 22 dicembre 2009, n. 26 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.