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Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima del 22 dicembre 2006

Art. 1
1. Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), sono soppresse le parole “
anche in qualità di lavoratori dipendenti
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1 bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all’articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l’attività come lavoratore dipendente.
”.
3. Nei commi 3 e 4 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 le parole “
operatore di tatuaggio o piercing
” sono sostituite da “
tecnico qualificato in piercing o tatuaggio
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
5 bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.