Legge regionale 28 novembre 2006, n. 58
Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 6 dicembre 2006
Art. 2 bis
- Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro (5)
1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.