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Legge regionale 28 novembre 2006, n. 58

Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 6 dicembre 2006

Art. 2
- Tipologie di spese
1. Costituiscono spese di rappresentanza tutte le spese che attengono all'attività di relazioni istituzionali del Presidente della Giunta regionale e dei suoi componenti, nell'ambito dei rapporti esterni o per iniziative (2)

Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2016, n. 83, art. 1.

di interesse regionale.
2. Agli effetti di cui al comma 1:
a) il Presidente e i componenti della Giunta regionale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate e consistenti in forme di ospitalità ed atti di cortesia in uso nei rapporti con amministratori pubblici, esponenti della società civile, delle categorie economiche e delle forze sociali, in occasione di cerimonie, riunioni ed incontri;
b) il Presidente della Giunta regionale può disporre doni simbolici in occasione di visite, ricorrenze e festività riconosciute, conferire premi di rappresentanza, quali coppe, targhe e medaglie e disporre forme di partecipazione regionale a celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico; (3)

Parole soppresse con l.r. 29 novembre 2016, n. 83, art. 1.

b bis) il Presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva. (4)

Lettera aggiunta con l.r. 29 novembre 2016, n. 83, art. 1.

3. Sono escluse dalle spese di rappresentanza quelle caratterizzate da intenti e connotazioni di mera liberalità, non giustificata dai fini istituzionali dell'Ente.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2016, n. 83 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 29 novembre 2016, n. 83 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 novembre 2016, n. 83 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 29 novembre 2016, n. 83 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 29 novembre 2016, n. 83 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.