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Legge regionale 1 agosto 2006, n. 41

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) è sostituito dal seguente:
2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) nonché dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
”.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/1999 è sostituito dal seguente:
1. Per scopi non agricoli è consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi molto tossici, tossici e nocivi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) e che non rientrino fra le sostanze di cui all'allegato 2 della presente legge.
”.
Art. 3
1. L’articolo 7 della l.r. 36/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Macchine irroratrici
1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti, dette barre, sono sottoposte a controllo diagnostico e taratura, al fine di garantire il contenimento dell’effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi.
2. Il controllo diagnostico e la taratura sono effettuate da officine abilitate aventi i requisiti definiti dal regolamento di attuazione del presente articolo.
3. L’abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici di cui al comma 1 è rilasciata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione del settore agricolo e forestale (ARSIA).
4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono definiti:
a) le tipologie delle macchine irroratrici soggette al controllo di cui al comma 1;
b) i tempi e le modalità per l’effettuazione del controllo di cui al comma 1;
c) le modalità per il rilascio dell’abilitazione e per il controllo delle officine abilitate.
”.
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 36/1999 è sostituito dal seguente:
1. Fatta salva l'applicazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori, è vietato far distribuire diserbanti e geodisinfestanti a minori di anni diciotto, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), alle donne in stato di gravidanza e di allattamento, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della l. 8 marzo 2000, n. 53).
”.
Art. 5
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 36/1999 è sostituito dal seguente:
1. I competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), dell’ARSIA e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge in base a piani coordinati pluriennali di controllo.
”.
Art. 6
1. L’articolo 11 della l.r. 36/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Sanzioni amministrative
1. La violazione alle disposizioni di cui all’articolo 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 52,00 e massima di euro 310,00.
2. La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6 commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 516,00 e massima di euro 3.098,00.
3. La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00.
4. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs 31/2001 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).
”.
Art. 7
- Abrogazione dell'allegato 5 alla l.r. n. 36/1999.
1. 1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 della l.r. 36/1999, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è abrogato l’allegato 5 alla l.r. 36/1999.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.