Menù di navigazione

Legge regionale 1 agosto 2006, n. 41

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 6
1. L’articolo 11 della l.r. 36/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Sanzioni amministrative
1. La violazione alle disposizioni di cui all’articolo 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 52,00 e massima di euro 310,00.
2. La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6 commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 516,00 e massima di euro 3.098,00.
3. La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00.
4. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs 31/2001 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.