Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 18
- Fondo regionale per il servizio civile
1. E' istituito il fondo regionale per il servizio civile, nel quale confluiscono:
a) l'assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione;
b) gli stanziamenti per il servizio civile regionale di enti locali ed altri enti pubblici;
c) le donazioni di fondazioni bancarie e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al fondo regionale per il servizio civile con le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere vincolate, in coerenza con la programmazione regionale, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile sono stabilite con il regolamento di cui all' articolo 19
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.