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Legge regionale 28 luglio 2006, n. 37

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 9 agosto 2006

Art. 8
1. Dopo l’articolo 46 sexies della l.r. 70/2005 è inserito il seguente:
Art. 46 septies - Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
1. Per l’anno 2006 è istituito un apposito fondo di euro 200.000,00 per la copertura degli interessi dovuti per operazioni di anticipazione bancaria finalizzate a garantire la continuità dell’erogazione ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel periodo intercorrente tra la concessione della cassa integrazione e l’effettiva erogazione da parte dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai lavoratori in CIGS dipendenti in imprese interessate da procedure concorsuali ovvero in crisi aziendale aggravata da una situazione finanziaria ostativa all'anticipazione del trattamento di CIGS. I criteri e le modalità di gestione e organizzazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'UPB 612 “Lavoro – spese correnti” del bilancio di previsione 2006.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.