Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006
Art. 20
- Attuazione del servizio civile nazionale
1. La Regione cura l'attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di servizio civile nazionale, ai sensi della normativa statale vigente.
2. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'albo di cui all'
articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'
articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 ).


3. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 sono definiti dalla normativa statale vigente, mentre per le procedure di iscrizione e gestione dell'albo nonché per la gestione delle procedure relative ai progetti di servizio civile nazionale la Giunta regionale applica gli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, attuativi del
d.lgs. 77/2002 e successive modifiche.

4. La Regione adotta gli strumenti di valorizzazione del servizio civile di cui all' articolo 12 , commi 1, 2, 3 e 4, anche a favore dei giovani ammessi al servizio civile nazionale.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.