Menù di navigazione

Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006

Art. 20
- Attuazione del servizio civile nazionale
1. La Regione cura l'attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di servizio civile nazionale, ai sensi della normativa statale vigente.
2. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'albo di cui all'Sito esternoarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 ).
3. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 sono definiti dalla normativa statale vigente, mentre per le procedure di iscrizione e gestione dell'albo nonché per la gestione delle procedure relative ai progetti di servizio civile nazionale la Giunta regionale applica gli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, attuativi del Sito esternod.lgs. 77/2002 e successive modifiche.
4. La Regione adotta gli strumenti di valorizzazione del servizio civile di cui all' articolo 12 , commi 1, 2, 3 e 4, anche a favore dei giovani ammessi al servizio civile nazionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.