Menù di navigazione

Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006

1 bis.
1 ter.
1 quater.
3 bis.
5 bis.
5 ter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
3 bis.
4 bis.
Art. 11
1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.
3. I soggetti che hanno prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana possono presentare una seconda domanda per il servizio civile regionale ad un altro ente, ad eccezione di quello presso il quale hanno svolto il precedente servizio.
4. I soggetti che entro l’anno precedente alla data di uscita del bando e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, abbiano prestato, a qualunque titolo, attività presso un ente, retribuita, dallo stesso ente o da altri soggetti, non possono presentare domanda di servizio civile al medesimo ente.
5. La partecipazione al servizio civile regionale cessa d’ufficio qualora:
a) il soggetto risulti svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale ed il servizio civile universale;
b) colei che ha usufruito del congedo di maternità di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b bis), in unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, superi i sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all’articolo 9, comma 1.
6. Nel caso previsto dal comma 5, lettera b), l’interessata può presentare nuova domanda di servizio civile. (67)

Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
5 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
4 bis.
5.
6.
7.
8.
9.
1. I soggetti di cui all’articolo 5 sono tenuti a cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile regionale e per la corretta realizzazione dei progetti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, che non osservino quanto previsto dalla presente legge o dai bandi regionali, con particolare riferimento alle procedure di selezione dei volontari, o non realizzino in tutto o in parte i progetti, si applicano le seguenti sanzioni:
a) diffida scritta ad uniformarsi alle prescrizioni;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto;
c) sospensione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile regionale;
d) cancellazione dall’albo regionale di cui all’articolo 5, fino ad un massimo di tre anni in casi di particolare gravità.
3. Qualora venga applicata la revoca di cui al comma 2, lettera b), la Regione si attiva per valutare la possibilità di ricollocare i giovani presso altri enti.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g bis).
1.
2.
3.
4.
1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.