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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 15
1. Dopo l’articolo 82 quaterdecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 quindecies - Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Consiglio regionale, di intesa con la Giunta regionale, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione del programma di cui all'articolo 82 undecies.
2. Lo scioglimento è preceduto da formale diffida, disposta dal Presidente della Giunta regionale, a provvedere od a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.
3. La riduzione per qualsiasi motivo del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto lo scioglimento del consiglio di amministrazione.
4. In caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale nomina un commissario e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ed alla elezione del presidente.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.