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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 14
1. Dopo l’articolo 82 terdecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 quaterdiecies - Approvazione atti fondamentali
1. La Giunta regionale approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale dell’ARS, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. La Giunta regionale approva il regolamento generale di cui all’articolo 82 terdecies, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento.
3. Ai fini di cui al comma 1, al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi annuale e pluriennale di attività.
4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.