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Legge regionale 21 giugno 2006, n. 25

Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica. (2)

La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7, con la decorrenza ivi indicata.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 28 giugno 2006

Art. 03
- Adempimenti per la costituzione e il funzionamento della fondazione
1. Il Consiglio regionale autorizza la Giunta regionale ad adottare le iniziative ed i provvedimenti necessari al perfezionamento della istituzione della fondazione, per garantire l'avvio delle attività della fondazione stessa e per promuovere i rapporti tra la fondazione e il servizio sanitario regionale.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta dalla fondazione e sui risultati conseguiti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7 , con la decorrenza ivi indicata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.