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Legge regionale 17 marzo 2006, n. 10

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 (Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 22 marzo 2006

Art. 1
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 26/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 (Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda) è sostituito dal seguente:
1. Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda dal 1° gennaio 2005 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 300,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 65,00 a capo ovino e caprino.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 26/2004 è sostituito dal seguente:
3. Per la copertura dei costi di distruzione dei capi delle specie indicate al comma 1 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 50,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino per gli animali morti in azienda dal 1° gennaio 2005.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 26/2004 è sostituito dal seguente:
4. L’indennizzo di cui al comma 3 non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall’allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l’indennizzo non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.
”.
1.
2.
3.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 26/2004
1. L’articolo 6 della l.r. 26/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 400.000,00 da imputarsi sulla unità previsionale di spesa (UPB) n. 521 del bilancio di previsione dell’anno 2005.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione annuale 2005, di uguale importo per competenza e cassa:
in diminuzione
UPB n. 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese di investimento”, euro 400.000,00;
in aumento
UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti”, euro 400.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.