Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006
Art. 05
- Affidamento a terzi
1. I laboratori iscritti nell'elenco possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, previa apposita comunicazione alla competente Azienda unità sanitaria locale ai fini del controllo previsto dall' articolo 10 , comma 2.
2. I laboratori di cui al comma 1, sono obbligati a garantire il possesso dei requisiti di cui all' articolo 4 da parte del laboratorio affidatario ed a consentire l'accesso dei competenti organi di controllo alla documentazione relativa, ivi compresa quella inerente ai lavori svolti ed all'esperienza maturata.
2 bis. I laboratori iscritti nell’elenco che affidano l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano gli esiti di queste ultime con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 15. (11)
Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.